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updated: 2012
Modified: December, 14th 2012


- LAVORO ASSUNZIONI e LICENZIAMENTO : Reciprocità del rapporto -

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Sono ammesse le assunzioni a progetto, a tempo determinato, a conseguimento di un risultato, a completamento di un'opera o di una missione.
Il periodo minimo di assunzione, con particolare riferimento ai lavori agricoli, é di una settimana.
In agricoltura ed in edilizia é possibile comunque l'assunzione a giornata purché non ripetuta per oltre dieci giorni consecutivi nell'arco di un mese.
Con l'assunzione per un periodo superiore ad un mese entrambe le parti, in caso di rescissione del contratto di lavoro, hanno l'obbligo di preavviso di una settimana.
Per assunzioni a tempo indeterminato entrambe le parti hanno l'obbligo di dare un preavviso di una settimana per ogni anno di lavoro, con un massimo di dieci settimane.
La rescissione del rapporto di lavoro é libera da entrambe le parti contraenti e non necessita di motivazioni di sorta.
Il contratto di assunzione dovrà comunque essere redatto in forma scritta, firmato da entrame le parti, ed indicare con precisione l'orario lavorativo, la durata del contratto, la retribuzione netta oraria, eventuali altri benefici e contributi.
L'orario di lavoro standard é di 40 ore settimanali, da 6 a 9 ore lavorative giornaliere e nei giorni che verranno concordati fra le parti.
L'orario prevederà un periodo minimo di trenta minuti per il riposo e la ristorazione.
Non sono previsti altri periodi di sospensione o di riposo durante l'orario lavorativo.
Si intendono straordinari quando si superano le 40 ore settimanali.
Le ore di straordinario non potranno essere superiori alle 6 ore settimanali per due settimane al mese e per cinque mesi all'anno.
L'ora straordinaria viene remunerata con il 25% in piu' dell'ora lavorativa normale quando effettuata nell'arco del giorno, ovvero dalle ore sei del mattino alle ore venti della sera, e del 35% in piu' dell'ora lavorativa normale quando effettuata nell'arco delle ore notturne, ovvero dalle ore 20 della sera alle ore 6 della mattina, con esclusione del personale di guardiania e degli addetti alle portinerie.
Le ore normali o straordinarie lavorate nelle festività non sono soggette a nessun aumento.
Le normative relative alle ferie ed ai premi di fine rapporto restano quelle attuali.

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