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updated: 2012
Modified: December, 14th 2012
- PROCESSI BREVI e TRIBUNALI - INTERPRETI
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Al fine di ridurre i tempi processuali e della giustizia in genere, si stabiliscono le seguenti normative.
I Tribunali Civili, Penali, Amministrativi le Corti di Appello, la Corte di Cassazione, per un periodo iniziale di tre anni
hanno diritto ad assumere il tutto il personale necessario per attuare il servizio giudiziario su due turni lavorativi,
come segue:
Primo turno: dalle ore 8 alle ore 16 con un'ora di pausa, per cinque giorni lavorativi.
Secondo turno dalle ore 16 alle ore 22 con un'ora di pausa per sei giorni lavorativi, sabato incluso.
Utilizzo delle ore domenicali per i lavori di cancelleria, notifica e tutti i lavori di segretariato.
Sospensione dei periodi di ferie infrasettimanali e riduzione a 20 giorni totali di ferie annuali senza la sospensione
delle udienze penali e delle urgenze.
Al fine di velocizzare i processi il Presidente del tribunale organizzerà le udienze in modo che i processi avvengano in giorni
continuativi e consecutivi, senza rinvii.
La mancata presenza di imputati o di testimoni non giustifica il rinvio dell'udienza, cosi' come
indisposizione o impossibilità alla presenza delle
parti per motivi di salute o di impegni politici.
E' ammessa la testimonianza e l'audizione in via telematica da qualsiasi parte del mondo.
L'udienza per via telematica sarà effettuata in presenza di un agente di Polizia o dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o
di una persona dell'ambasciata italiana nel caso di utilizzo di sistemi telematici dall'estero.
La presenza di un ufficiale di Polizia o di un addetto dell'ambasciata serve a garantire la libertà di espressione
da parte dell'interessato che potrà sempre, in qualsiasi momento, interrompere la comunicazione con l'aula del tribunale.
La presenza fisica in aula non é piu' una necessità.
Il Presidente del Tribunale od il Giudice dovrà fare in modo che una volta iniziato un processo il dibattito venga terminato
nello stesso giorno oppure in quelli immediatamente successivi in modo da ridurre al minimo le spese di viaggio e
di trasferta dei
testimoni o dei legali e di accelerare il termine del dibattito.
Le sentenze devono essere pubblicate entro e non oltre sette giorni lavorativi.
In caso di ritardo nella pubblicazione del dispositivo di sentenza i giudici verranno penalizzati con una
mensilità di stipendio.
- INTERPRETI -
I cittadini stranieri hanno il diritto ad un'interprete di loro fiducia o di nomina del tribunale che gli assista
in tutte le fasi del processo, dal primo interrogatorio fino all'ultimo dibattito.
L'interprete é messo a disposizione dell'autorità giudiziaria e, quando presente sul territorio Italiano, dal consolato o
dall'ambasciata piu' vicina.
A tal fine ogni tribunale, organo di Polizia, organo investigativo, avrà modo di contattare o il servizio
Diplomatico del paese d'origine dell'indagato oppure un interprete di servizio gratuito nominato dal Tribunale.