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updated: 2012
Modified: December, 13rd 2012
- STATO: Funzionari e stipendi -
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Al fine di ridurre i costi della gestione della politica, viene stabilito quanto segue.
1 - I dipendenti ed i funzionari dello Stato hanno l'obbligo di svolgere i loro lavoro con dedizione, accuratezza, competenza
tenendo sempre ben presente che sono al servizio sia del pubblico che dell'interna Nazione.
La loro assunzione avviene per concorso pubblico
2 - Il funzionario che non agisce con diligenza ed onestà é passibile di richiamo con il pagamento contestuale di una multa
pari al 25% dello stipendio netto percepito.
3- Con il terzo richiamo - entro due anni scatta- automaticamente, una sospensione di due mesi dell'attività e
dello stipendio,
con il richiamo
successivo scatta automaticamente il licenziamento con privazione totale della liquidazione.
4 - L'assenza non giustificata, le false certificazioni etc. sono punite con il licenziamento immediato
del funzionario/dipendnete,
e con la privazione
sia della liquidazione che della mensilità in corso.
Il medico che ha attestato il falso infortunio/ la falsa malattia/ il falso impedimento,
viene sospeso dall'esercizio della professione per un anno
e pagherà una penale alla stessa amministrazione ove prestava servizio il funzionario.
La penale a carico del medico e stabilita in tre stipendi
- lordi - del funzionario/dipendente stesso.
4 - I funzionari/dipendneti che attestano la presenza di altri funzionari assenti sono immediatamente licenziati
dall'amministrazione,
unitamente al funzionario assente.
In entrambi i casi i due funzionari/dipendneti licenziati perdono la mensilità in corso e la liquidazione.
5- Lo Stpendio massimo netto dei funzionari/dipendenti dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Enti di Stato
o società ove comunque lo Stato
oppure la Regione o la Provincia od il Comune detengono per lo meno
un quota del 30% non potranno superare i 10.000 € al mese netti.
Questo importo vale anche per Esercito, Magistratura, Ministri e ogni altra organizzazione ove lo Stato
paga delle prestazioni.
Al dipendente dello Stato é tassativamente vietato svolgere altre attività, mansioni, consulenze, perizie
e quant'altro esternamente l'amministrazione ove lavora, sia a titolo
gratuito che a titolo oneroso
Quando un dipendente dello Stato intende svolgere attività professionali, di consulenza, peritali, non
potrà mettersi in aspettativa ma dovrà licenziarsi definitivamente sia al fine di non creare un danno
all'operatività del servizio pubblico, sia per dar modo ad altri di occupare la sua posizione in seno
all'Amministraaione stessa.
Questa norma puo' essere derogata solo dai dipendenti a tempo
parziale o che lavorano per
lo Stato saltuariamente.
Il personale del corpo diplomatico non possono svolgere
attività politica.