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updated: 2012
Modified: December, 11st 2012


- PROSTITUZIONE -

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La regolamentazione dell'attività della prostituzione é di competenza dei singoli Comuni.
Per prostituzione si intende qualsiasi attività sessuale effettuata a pagamento.
In linea di massima il Comune provvederà alla localizzaione di aree, quartieri, zone ove l'attività possa essere svolta sotto il controllo della Polizia Regionale e delle autorità mediche.
Ogni comune potrà attuare una sua politica specifica anche in conformità alle regolamentazioni dei comuni limitrofi.
L'autorità di Polizia regionale verificherà che l'attività di prostituzione sia libera, senza costrizioni o vincoli da parte di terzi ed effettuata nel rispetto della dignità dell'individuo.
La prostituzione non puo' essere esercitata da minorenni
Lo sfruttamento della prostituzione resta un reato punito dalle Leggi attuali.
L'attività di prostituzione dovrà comunque essere effettuata in luoghi chiusi, igienici, confortevoli e discreti.
E' proibito l'adescamento lungo le vie di comunicazione, strade, piazze, parchi, luoghi aperti al pubblico e nelle vicinanze delle scuole, istituti scolastici, luoghi di culto.
Il Comune potrà segnalare ed indicare aree specifiche ove l'attività di prostituzione é tassativamente vietata.
Queste aree saranno indicate sulle planimetrie disponibili on-line nel sito web comunale e sul territorio.
Il Comune potrà stabilire una tassa comunale sull'attività di prostituzione che non potrà comunque superare i 20.000 €/anno.

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