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updated: 2012
Modified: December, 10th 2012


- POLIZIA PENITENZIARIA - ISTITUTI di PENA -

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1 - La Polizia penitenziaria passa di competenza esclusiva alle regioni che ne gestiranno direttamente l'organizzaine, le competenze, la gesione dei corpi speciali e delle scuole di addestramento.

2 - Il capo della Polizia Penitenziaria viene nominato dal consiglio regionale e resta in carica per un periodo non superiore ai cinque anni, salvo revoca votata dalla maggioranza semplice dei consiglieri di regione già in prima convocazione del consiglio regionale.

3- La gestione degli istituti di pena puo' essere appaltata ai privati od ad enti assistenziali.

4- Lo straniero con condanna definitiva potrà essere trasferito d'autorità nel suo paese d'origine per l'espiazione della pena a condizione che il paese straniero abbia un uguale accordo di reciprocità per l'espiazione delle pene inflitte ai cittadini Italiani scontabili in Italia nella regione di residenza o dell'ultima residenza nel caso di emigrati.

5 - La Regione potrà utilizzare i detentuti per lavori di pubblica utilità con un compenso base pari al 30% del salario minimo garantito per la stessa tipologia di lavoro nell'area regionale.

6 - La Regione si incaricherà di promuovere l'istruzione di base, l'apprendimento della lingua italiana ed inglese, e l'avviamento al lavoro dei detunuti in strutture regionali in base alle specificità della regione stessa.


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