title-19.html
updated: 2012
Modified: December, 10th 2012
2 - Il capo della Polizia Penitenziaria viene nominato dal consiglio regionale e resta in carica per un periodo
non superiore ai cinque anni, salvo
revoca votata dalla maggioranza semplice dei consiglieri di regione già in prima convocazione del consiglio
regionale.
3- La gestione degli istituti di pena puo' essere appaltata ai privati od ad enti assistenziali.
4- Lo straniero con condanna definitiva potrà essere trasferito d'autorità nel suo paese d'origine per
l'espiazione della pena a condizione che il paese straniero abbia un uguale accordo di reciprocità per l'espiazione
delle pene inflitte ai
cittadini Italiani scontabili in Italia nella regione di residenza o dell'ultima residenza nel caso di emigrati.
5 - La Regione potrà utilizzare i detentuti per lavori di pubblica utilità con un compenso base pari al 30% del salario minimo
garantito per la stessa tipologia di lavoro nell'area regionale.
6 - La Regione si incaricherà di promuovere l'istruzione di base, l'apprendimento della lingua italiana ed inglese,
e l'avviamento al lavoro dei detunuti
in strutture regionali in base alle specificità della regione stessa.