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updated: 2012
Modified: December, 10th 2012


- PARLAMENTO e PARLAMENTARI -

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Al fine di ridurre i costi della gestione della politica, viene stabilito quanto segue.
Tutte l'attività di legiferazione ordinaria é affidata al solo Parlamento in base alle norme ed ai regolamenti attualmente in vigore.
Sono escluse le attività di pertinenza del Senato Regionale.

- Puo' essere eletto parlamentare qualsiasi cittadino italiano di maggiore età in possesso della piena titolarietà dei diritti civili e del diritto di voto ed autorizzato ad attendere ad incarichi pubblici e nel pubblico impiego.
Condanne espiate non sono ostative all'elezione a deputato od ad altra carica pubblica e nella pubblica amministrazione.
- Il numero dei parlamentari é dimezzato rispetto all'attuale.
- Il parlamentare non puo' avere altri incarichi istituzionali o svologere attività professionali durante il suo mandato.
- Il compenso mensile netto non puo' superare i 10.000 € che si intende omnicomprensivo di ogni spesa e contributo.
- Ogni parlamentare ha diritto a due assistenti, uno per l'assistenza nel suo collegio elettorale e l'altro per l'assistenza presso il parlamento.
Il compenso di ognuno degli assistenti non puo' superare i 5000 € al mese netti omnicomprensivi di ogno altro contributo.
- Gli assistenti dovranno essere accreditati ed avere i diritti civili, di voto, di poter attendere ad incarichi pubblici o nel pubblico impiego.
- Il sistema di elezione é quello del doppio turno alla francese, salvo modifiche approvate dalla maggioranza semplice dei deputati e dei senatori presenti, riuniti in seduta congiunta e straordinaria, in prima convocazione.
- Il Parlamentare ha il dovere della presenza e potrà essere sanzionato per assenze non giustificate in base ad un regolamento interno determinato dagli organi di controllo della Camera dei Deputati.
- Il parlamentare puo' delegare al voto il suo assitente accreditato alla Camera dei Deputati.
- Il parlamentare ed i suoi assistenti sono soggetti a visite mediche annuali di controllo che ne certifichino la buona salute e l'idoneità all'attività parlamentare.
- La competenza della Camera potrà essere modificata con decisione a maggioranza semplice dei presenti in assemblea.
- In nessun modo e per nessun motivo una decisione presa dalla Camera o dal Senato dovrà essere approvata da entrambi per entrare in vigore, salva la modifica della legge elettorale.


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