title-12.html
updated: 2012
Modified: December, 10th 2012
1 - I Carabinieri si dedicheranno in modo esclusivo alle indagini relative ai reati di:
sequestro di persona, traffico d'armi, delitti avvenuti in edifici dello Stato, ( Caserme, Tribunali, etc ) traffico
di stupefacenti.
2- I corpi speciali restano operativi in tutta Italia ed al servizio sia dell'Arma che di tutte le polizie
regionali, con la loro attuale struttura ed operativitą.
3 - Il Generale Comandante dell'Arma dei Carabinieri viene nominato dal Presidente della Repubblica e
resta in carica per un periodo non superiore ai cinque anni, salvo revoca votata dalla maggioranza
semplice dei presidente di regione gią in prima convocazione del senato Regionale.
La nomina é soggetta ad approvazione del Senato Regionale con votazione a maggioranza semplice
dei presenti in prima convocazione.
Terminato l'incarico resterą sempre nell'Arma o potrą essere tarsferito in uno dei Territori Italiani d'Oltremare.
4 - L'Arma dei Carabinieri potrą comunque avvalersi dei risultati di indagine, dei laboratori e delle esperienze della Polizia regionale al fine di combattere i crimini relativi ai reati di sua propria ed esclusiva competenza.
5 - Su richiesta di una polizia regionale l'arma dei carabinieri potrą eseguire tutte le indagini relative
a qualsiasi tipologia di delitto comporti
un'attivitą criminale attuata al di fuori di una singola regione.
6- L'Arma dei Carabinieri é incaricata di svolgere tutte le indagini e le inchieste al di fuori dei confini d'Italia, con
particolare attenzione alle attivitą criminali straniere incluse le relazioni con l'Interpol e con altri corpi di polizia.