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updated: April, 12th, 2013
Le società di trasporto coinvolte nella distribuzione di prodotti falsificati e "similari" sono multate con importi
da 5000 a 10.000
euro per metro cubo o per quintale di materiale trasportato, applicandosi comunque una multa minima di 1000 € per quantità
o volumi inferiori.
Nel caso di attività continuativa e di recidiva, le licenze di trasporto sono sospese per un periodo minimo di un anno e le
patenti / brevetti / licenze di piloti/ patenti od attestati dei comandanti sospese/i per un periodo non inferiore
ai sei mesi.
I servizi di informazione, la ambasciate, i consolati, dovranno attivarsi per localizzare e bloccare le aziende di
produzione, di stoccaggio, di
imballaggio, di trasporto e di distribuzione che operano al di fuori dei confini Italiani.
L'azione di investigazione dovrà anche appurare e verificare che le società estere che lavorano , producono,
distribuiscono ufficialmente
prodotti italiani o che lavorano come sub-fornitori di aziende italiane o che siano esse stesse partecipate da
imprenditori italiani, non siano direttamente od indirettamente tramite sub-fornitori, coinvolte
nella produzione, commercio, vendita di prodotti similari
o non conformi agli originali.
In caso di contraffazione, produzione e commercio di prodotti similari ad originali italiani, le Ambasciate Italiane
all'estero si prenderanno cura
della difesa legale e commerciale dell'azienda italiana, difesa effettuata a titolo gratuito.
Le spese di difesa del "made in Italy" sono a carico della Giustizia Italiana e del sistema diplomatico italiano.
Il Ministero degli esteri coordinerà la lotta alla contraffazione estera e tutte le azioni a difesa del Made in Italy.
Verrà costituita e inserita su Internet la lista "nera" delle società straniere coinvolte nella produzione, distribuzione,
commercio di prodotti
falsificati.
Questa "black list" deve essere pubblica ed aggiornata per lo meno mensilmente.
Le società inserite nella lista nera non potranno operare nel sistema commerciale e bancario italiano e tutte le operazioni
finanziarie ad esse collegate vanno
bloccate e segnalate a livello europeo.
Le merci prodotte, distribuite, commerciate da queste società non potranno arrivare in Italia.
I responsabili di dette società, i cui nomi, dati anagrafici e numero di passaporto saranno resi pubblicamente
noti ed aggiornati mensilmente dalle ambasciate e/o dal Ministero degli Esteri, non avranno diritto
al visto di ingresso in Italia ed i
loro nominativi saranno comunicati ai paesi membri della comunità europea per bloccarne l'ingresso in Europa.
Nel caso di un loro soggiorno in Italia essi dovranno essere espulsi entro le 48 ore come persone non gradite.
Verrà creata anche una lista "grigia" con i nomi delle società e dei dirigenti coinvolti nella produzione di prodotti
falsificati o similari la cui attività é sotto osservazione.
Questi nomintaivi dovranno essere particolarmente monitorati ed avranno un periodo di tempo di
sei mesi per dimostrare
alle ambasciate
italiane od al Ministero degli Esteri, la loro estraneità alla produzione, imballaggio, commercio, trasporto di
prodotti contraffatti o similari.
Le società estere che intendono essere tolte dalla lista nera o dalla lista grigia od anche inserite
in una apposita lista di qualità e di approvazione
del Ministero degli Esteri, dovranno essere ispezionate da tecnici inviati dalle ambasciate o dal ministero
degli Esteri in
qualsiasi momento e senza preavviso con cadenza, per lo meno, trimestrale.
I funzionari preposti alle verifiche saranno attentamente monitorati nella loro attività per evitare casi di
favoritismi o di corruzione.
In caso di recidiva la società verrà menzionata come "recidiva" ed i tecnici espulsi dall'amministrazione salvo
poi successive azioni giudiziarie nei loro confronti.